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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti
dall'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere
effettuati:
a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia
per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo
il Ministero del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per
gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato. Per
gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti
trovano applicazione le norme di cui all'art. 41 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.
Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non e' tenuto a
chiedere il parere del Consiglio di Stato. Puo' altresi' addivenire
all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato
pagamento del prezzo pattuito;
b) dalle Universita' e dagli altri Istituti indicati nel citato
art. 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro per la
pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare in tutto o in parte
l'importo relativo sul fondo di cui all'art. 1 della citata legge 24
luglio 1959, n. 622.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI - MEDICI
- MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA