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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano
anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e
procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.
La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956
limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel
comma stesso.