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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, e' sostituito dal
seguente:
"Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al
precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e' autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno
verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello
1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio
finanziario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA