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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, e' aggiunto il
seguente ultimo comma:
"La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente
articolo e' effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli
pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti
numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese
successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone
l'importo in apposito conto corrente postale, intestato
all'Associazione.
Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di
ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di
assistenza, in rispondenza, di regola all'importo delle somme
ritenute nelle rispettive circoscrizioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ZACCAGNINI -
SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA