Legge Ordinaria n. 618 del 26/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1960 n. 164)
Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della  Repubblica  e' autorizzato ad aderire ed a dare
esecuzione  all'aumento  delle quote di partecipazione dell'Italia al
Fondo  monetario  internazionale  e  alla Banca internazionale per la
ricostruzione  e  lo  sviluppo,  nella misura che sara' deliberata ai
sensi  dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel
50  per  cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180
milioni  di  dollari,  sottoscritte per l'ammissione nei due predetti
Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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