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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ed a dare
esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al
Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sara' deliberata ai
sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel
50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180
milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti
Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.