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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "e' soppressa", sono
aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958";
b) al testo dell'art. 9 e' anteposto il seguente comma: "Le
rendite per morte e quelle per inabilita' permanente dal 30 per cento
al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31
dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale
data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo
comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1958";
c) nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1 gennaio
1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI -
TAMBRONI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA