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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I candidati forniti della qualifica di ex combattente, invalido di
guerra, invalido civile per fatti di guerra e assimilati, compresi
nella graduatoria degli idonei al concorso per soli titoli a duecento
posti di direttore didattico, indetto con i decreti ministeriali 27
luglio 1948 e 24 luglio 1950, denominato B-3, sono assunti nel ruolo
dei direttori didattici, con decorrenza giuridica pari a quella dei
vincitori del concorso stesso, sempre che entro il termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano
documentato il possesso di una delle qualifiche suddette.
I candidati non combattenti di cui al predetto concorso, che
abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50,
sono assunti nel ruolo dei direttori didattici con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA