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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 13;
della legge 4 aprile 1953, n. 240, art. 1; del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, art. 1 e della
legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in
servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti
pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato,
di pubblica assistenza e beneficenza, sempreche' gli Istituti e gli
Enti pubblici suddetti non abbiano gia' provveduto ad una generale
revisione della carriera del proprio personale, mediante
inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici, con
provvedimenti successivi all'8 maggio 1945.
Tale estensione decorre agli effetti giuridici dalla data di cui
alle disposizioni legislative sopra precisate emanate allo stesso
titolo per i dipendenti dello Stato e, agli effetti economici, dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
L'attuazione di quanto disposto con i precedenti commi e'
subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi
Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio
1942, n. 196.