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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
Il Ministro per le partecipazioni statali e' autorizzato a
costituire societa' per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di
acque termali o minerali o attivita' connesse, mediante conferimento
in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello
Stato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1957),
concernente: "indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato
trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero
delle finanze", nonche' della proprieta' dei beni appartenenti alle
aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.