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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e le altre istituzioni
similari costituite tra pubblici dipendenti per fini non di lucro,
come enti morali o come persone giuridiche di diritto pubblico, le
quali includano, fra le proprie finalita', la concessione di prestiti
ai propri iscritti che siano dipendenti dello Stato, possono chiedere
al Ministero del tesoro, tramite l'Amministrazione centrale presso la
quale sono costituite o che su di esse abbia la vigilanza, che il
recupero dei prestiti da esse effettuati avvenga mediante ritenuta
diretta sugli stipendi o salari da parte degli uffici centrali o
periferici che amministrano il personale che ha contratto il
prestito.