Legge Ordinaria n. 657 del 29/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1960 n. 172)
Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati  Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II,
paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato
in  data  7  marzo 1958, e' autorizzato il prelevamento di somme fino
all'ammontare  di  7.812.500.000  lire  da destinare ai finanziamenti
industriali  nell'Italia  meridionale  e  insulare  contemplati dalla
legge 12 febbraio 1955, n. 38.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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