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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi dell'articolo II,
paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato
in data 7 marzo 1958, e' autorizzato il prelevamento di somme fino
all'ammontare di 7.812.500.000 lire da destinare ai finanziamenti
industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla
legge 12 febbraio 1955, n. 38.