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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di servizio penitenziario, prevista dal decreto
legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio
1953, n. 73, e' stabilita, per i funzionari della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nelle
seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1 luglio 1959:
Celibi Coniugati
Ispettore generale.......................... L. 156.000 228.000
Direttore capo.............................. " 144.000 216.000
Direttore superiore......................... " 132.000 204.000
Direttore................................... " 120.000 192.000
Vice direttore.............................. " 102.000 180.000
Vice direttore aggiunto..................... " 84.000 168.000