Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 661 del 13/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1960 n. 172)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonche' sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con le seguenti modificazioni: All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi: "L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' ridotta da lire 6000 a lire 3900 al quintale. Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360, e' ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione". Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente: Art. 1-bis. - "Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i quali esiste lo obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, 6 concesso il rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di lire 600 per ogni quintale di gasolio. Non si fara' luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali 5 di benzina o di gasolio. Alle aziende petrolifere e' dovuto il rimborso differenziale sulle erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del 21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei prelievi. La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi dei due commi precedenti avverra' mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso. Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le modalita' di rimborso". All'art. 2, terzo comma, sono sostituite le parole: "sesto giorno", con le parole: "quinto giorno". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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