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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406,
recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina
nonche' sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con
le seguenti modificazioni:
All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' ridotta da
lire 6000 a lire 3900 al quintale.
Il diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas
metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959,
n. 360, e' ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale
destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione".
Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - "Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti
alle ore 24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli
apparecchi di distribuzione automatica per uso commerciale, per i
quali esiste lo obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, 6
concesso il rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di
lire 600 per ogni quintale di gasolio.
Non si fara' luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali
5 di benzina o di gasolio.
Alle aziende petrolifere e' dovuto il rimborso differenziale sulle
erogazioni di benzina normale e di supercarburante, effettuate a
turisti stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del
21 maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei
prelievi.
La restituzione delle somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi
dei due commi precedenti avverra' mediante autorizzazione ad
estrarre, in esenzione totale da imposta di fabbricazione, benzina
normale e supercarburante in misura tale da consentire il totale
recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a
determinare le norme per gli accertamenti necessari e per le
modalita' di rimborso".
All'art. 2, terzo comma, sono sostituite le parole:
"sesto giorno", con le parole: "quinto giorno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI -
TAVIANI - COLOMBO -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA