Legge Ordinaria n. 661 del 13/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1960 n. 172)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406,
recante  diminuzioni  dell'imposta  di  fabbricazione  sulla  benzina
nonche' sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili, con
le seguenti modificazioni:

  All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  "L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente sovrimposta di
confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e' ridotta da
lire 6000 a lire 3900 al quintale.
  Il  diritto  erariale  di  lire  cinque  per ogni metro cubo di gas
metano  confezionato  in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959,
n. 360, e' ridotto a lire tre per ogni metro cubo per il gas naturale
destinato ad essere usato come carburante nella autotrazione".

  Dopo l'art. 1 e' aggiunto il seguente:
  Art.  1-bis. - "Sulle giacenze di benzina e di oli da gas esistenti
alle  ore  24 del 21 maggio 1960 presso le stazioni di servizio e gli
apparecchi  di  distribuzione  automatica  per uso commerciale, per i
quali esiste lo obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
di   cui  all'art.  3  del  decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, 6
concesso  il  rimborso di lire 2080 per ogni quintale di benzina e di
lire 600 per ogni quintale di gasolio.
  Non si fara' luogo a rimborsi per quantitativi inferiori a quintali
5 di benzina o di gasolio.
  Alle  aziende petrolifere e' dovuto il rimborso differenziale sulle
erogazioni  di  benzina  normale  e  di supercarburante, effettuate a
turisti  stranieri contro buoni, non ancora reintegrate alla data del
21  maggio 1960, sulla base degli oneri fiscali vigenti all'epoca dei
prelievi.
  La  restituzione  delle  somme pagate e ammesse a rimborso ai sensi
dei   due   commi  precedenti  avverra'  mediante  autorizzazione  ad
estrarre,  in  esenzione  totale da imposta di fabbricazione, benzina
normale  e  supercarburante  in  misura  tale da consentire il totale
recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
  Il  Ministro  per  le  finanze  provvedera'  con  proprio decreto a
determinare  le  norme  per  gli  accertamenti  necessari  e  per  le
modalita' di rimborso".

  All'art. 2, terzo comma, sono sostituite le parole:
  "sesto giorno", con le parole: "quinto giorno".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1960

                               GRONCHI

                                               TAMBRONI - TRABUCCHI -
TAVIANI - COLOMBO -
MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)