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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in
servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che
abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall'art. 7 della
legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e successive modificazioni, possono
partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma
di abilitazione magistrale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - ANDREOTTI
- TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA