Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle
scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio
1959, la corresponsione della 13 mensilita' in ragione di un
dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'art. 4 del
decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16
aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.
Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma
precedente, si provvedera' con i normali stanziamenti di cui al
capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA