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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
E' fissato al 30 giugno 1961 il termine per l'impegno della somma
di lire 2.500 milioni preveduta dall'art. 5 della legge 31 luglio
1954, n. 626.