Legge Ordinaria n. 677 del 02/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1960 n. 175)
Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  ipotesi  previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n.
635,  si  provvede  mediante la concessione di contributi integrativi
costanti   trentacinquennali   nella   misura   corrispondente   alla
differenza  fra  quella  del  6,73  per  cento necessaria per coprire
l'intero  ammortamento dei mutui da contrarsi dai Comuni con la Cassa
depositi  e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento e quella del
contributo  concesso ai Comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11
della legge 3 agosto 1949, n. 589.
  Per  la  concessione  dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11
della  legge  3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti
dalla  presente  legge  il  limite  di impegno, autorizzato a termini
dell'art.  17  della  legge  3  agosto  1949, n. 589, per l'esercizio
1959-60, con la lettera c) dell'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n.
540,  di  approvazione  dello  stato  di  previsione della, spesa del
Ministero  dei  lavori pubblici per l'esercizio medesimo e' aumentato
di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61,
1961-62,  1962-63  e  1963-64, non potra' essere inferiore a lire 200
milioni,  e,  per  l'esercizio 1964-65, non potra' essere inferiore a
lire 150 milioni.
  Alla  concessione  dei  contributi  integrativi per l'assunzione da
parte  dello  Stato  degli  oneri  sopra specificati, si provvede con
decreto  del  Ministro  per  i  lavori pubblici, previa intesa con il
Ministro per il tesoro.
  E'  abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950,
n.  647, quale e' stato modificato con l'art. 3 della legge 29 luglio
1957, n. 635.
 

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