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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n.
635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi
costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla
differenza fra quella del 6,73 per cento necessaria per coprire
l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai Comuni con la Cassa
depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento e quella del
contributo concesso ai Comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11
della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11
della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti
dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini
dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio
1959-60, con la lettera c) dell'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n.
540, di approvazione dello stato di previsione della, spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e' aumentato
di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61,
1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potra' essere inferiore a lire 200
milioni, e, per l'esercizio 1964-65, non potra' essere inferiore a
lire 150 milioni.
Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da
parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, previa intesa con il
Ministro per il tesoro.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950,
n. 647, quale e' stato modificato con l'art. 3 della legge 29 luglio
1957, n. 635.