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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e
dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine
previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono
prorogati al 30 giugno 1965.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SPATARO -
TOGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA