Legge Ordinaria n. 678 del 06/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1960 n. 175)
Proroga dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1957, n. 222, e dalla legge 11 febbraio 1958, n. 83.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  previsti  dall'art.  1, dal secondo comma dell'art. 2 e
dall'art.  3  della  legge  28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine
previsto  dall'art.  8  della  legge  11  febbraio  1958, n. 83, sono
prorogati al 30 giugno 1965.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 luglio 1960

                               GRONCHI

                                                 TAMBRONI - SPATARO -
                                                      TOGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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