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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono organi cartografici dello Stato:
l'Istituto geografico militare;
l'Istituto idrografico della Marina;
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica;
l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il Servizio geologico.
La cartografia ufficiale dello Stato e' costituita dalle carte
geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche,
catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato
e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.
Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente
alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e
geologico che vi sono contenute.
Sulle carte ufficiali e' impressa, a cura dell'ente produttore,
apposita stampigliatura.