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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti
del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono
tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA