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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di
San Luca in Roma, autorizzato con legge 10 novembre 1949, n. 853, e'
elevato da lire 3 milioni a lire 12 milioni, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1959-60.