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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, la spesa di
lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri,
uffici del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per la
prosecuzione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'.
Tale somma sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi
di assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della
legge 31 luglio 1954, n. 626.