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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Con effetto dal 1 luglio 1959, l'art. 5 del regio decreto-legge 26
settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre
1935, n. 2319, e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - "Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti
il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della
Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il
soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480.
Nessun altro assegno speciale e' loro dovuto.
Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma
precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza
aumento a titolo di cambio.
Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul
bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa agli
ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Genio navale e su quello
del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli
ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto".