Legge Ordinaria n. 7 del 03/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1960 n. 28)
Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco sui piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  Con  effetto dal 1 luglio 1959, l'art. 5 del regio decreto-legge 26
settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre
1935, n. 2319, e' sostituito dal seguente:
  Art.  5. - "Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti
il  gruppo,  oltre  al  trattamento mensa dovuto agli ufficiali della
Marina  mercantile  imbarcati  sullo  stesso  piroscafo,  compete  il
soprassoldo  giornaliero,  rispettivamente  di  lire  560 e lire 480.
Nessun altro assegno speciale e' loro dovuto.
  Gli  stipendi  e  loro  accessori  ed i soprassoldi di cui al comma
precedente  sono  corrisposti  in  valuta  cartacea  nazionale  senza
aumento a titolo di cambio.
  Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul
bilancio  del  Ministero  della  difesa  per  la  parte relativa agli
ufficiali  del Corpo di stato maggiore e del Genio navale e su quello
del  Ministero  della  marina  mercantile  per la parte relativa agli
ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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