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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesto per
l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe
od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonche' per
l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di
idoneita' per la promozione a direttore di sezione od a primo
segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato
anteriormente al 1 luglio 1956 nei soppressi gruppi B e C dagli
impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di
appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi
banditi anteriormente al 1 luglio 1956, e' valutato alle condizioni e
secondo i limiti previsti rispettivamente dall'art. 2 del regio
decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'art. 21 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le promozioni a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto
conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con
esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento
dell'anzianita' complessiva indicata nell'art. 1 del regio decreto 2
maggio 1940, n. 367, se piu' favorevole.
Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli
201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA