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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge
27 maggio 1959, n. 324, e' aggiunto il seguente periodo:
"In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto
tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella
arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita'
stessa, non raggiunge l'unita'".