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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24
febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonche' dell'art.
2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite
d'impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60
disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, e' elevato a lire 400
milioni.
La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal
comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi
finanziari dal 1959-60 al 1988-89.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto
con quello per il tesoro, saranno determinate la misura e le
modalita' di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui
previsti dall'art. 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n.
189.