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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per
effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165,
competa nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno
stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non
avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa
ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 gennaio 1958, lo
stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe
conseguito alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso
alla categoria superiore.