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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani
presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono
attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini
dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali
banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi
medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.