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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' aggiunto il
seguente:
"Nel caso di cui alla lettera b) l'interessato, che eserciti la
professione in ospedale italiano all'estero, puo' chiedere il
mantenimento della iscrizione nell'Albo".