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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a
favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il
mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, previsto dal decreto
legislativo 17 marzo 1948, n. 558, e' aumentato, limitatamente agli
esercizi finanziari 1958-59, 1959-60 e 1960-61, a lire 30 milioni.