Legge Ordinaria n. 757 del 19/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1960 n. 189)
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  10  e  12  della  legge  24  dicembre  1908, n. 783,
modificati  con  il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n.
123,  convertito  nella  legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2
ottobre  1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono
sostituiti dai seguenti:

  Art.  10. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a
trattativa   privata   e  per  licitazione  privata  e  senza  previo
esperimento  di  pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui
valore  di  stima  non  superi  le  lire 6.000.000. Quando concorrono
speciali  circostanze  di  convenienza  o  di  utilita'  generale, da
indicarsi    nel    decreto    di    approvazione    del   contratto,
l'Amministrazione  e'  autorizzata  a  vendere  i  beni disponibili a
trattativa  privata  o per licitazione privata fino al limite massimo
del valore di stima di lire 15.000.000.
  Se  il  valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere
sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto".

  Art.  12. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a
trattativa  privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali
legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando
il valore di stima non superi le lire 100.000.000.
  E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni
che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.
  E'  infine  autorizzata,  quando concorrono speciali circostanze di
convenienza  o  di  utilita'  generale  da  indicarsi  nel decreto di
approvazione  del  contratto,  a  permutare a trattativa privata, con
privati,  i  suindicati  beni  che  abbiano  un  valore  di stima non
superiore a lire 15.000.000.
  Anche  nei  casi  previsti  dal  presente articolo, il Consiglio di
Stato  dovra'  essere  richiesto  di  pronunciarsi  sul  progetto  di
contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di
permuta superi le lire 4.500.000".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1960

                               GRONCHI

                                               TAMBRONI - TRABUCCHI -
                                                 TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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