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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1960 l'indennita' di cui all'articolo
unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli
stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene
percepita.