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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
"L'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio
1924, n. 715, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1963" .
Al primo comma dell'art. 6 della predetta legge, dopo la parola
"Tesoro" sono aggiunte le seguenti:
"detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o
amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di
copiatura risultante dal relativo registro i).