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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della, legge 14 luglio 1957, n. 594, e' sostituito dal
seguente:
"Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende
statali, anche in deroga all'art. 6 del decreto legislativo 5
febbraio 1948, n. 61 e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno
divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni
ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico
di smistamento a piu' di un posto di lavoro o che, avendo un
centralino a un solo posto di lavoro, abbia piu' di cento dipendenti,
un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista
telefonico.
Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche
Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'eta' di 45
anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della
carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio,
sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.
Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista
telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in
mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per
l'inquadramento di cui al comma precedente.
L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in
caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati
datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un
centralino di smistamento a piu' di un posto di lavoro od un
centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono
centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o
stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le
centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.
La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti
per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi
della vista il lavoro di centralinisti, e' a carico dell'Unione
italiana dei ciechi".