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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 21 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal
seguente:
"Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli
3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene
conto della popolazione residente in ogni Comune alla data del 1
gennaio dell'anno in cui viene concesso il contributo statale,
risultante dai registri anagrafici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
TAVIANI - SCELBA -
GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA