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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 598, quale risulta dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n.
1848, e' sostituito dai seguenti:
"I consiglieri indicati dalla lettera g) sono designati da tutto il
personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, mediante elezione con il sistema proporzionale. Di ogni lista
non possono essere eletti piu' di due candidati: il terzo posto e'
attribuito a quella, tra le liste minoritarie, che abbia ottenuto il
maggior numero di voti.
Le norme per l'elezione saranno stabilite dal Ministro per i
trasporti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a carattere nazionale, non di categoria".