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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonche' le
aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6
della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
l'industria e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto
di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle
risultanze di gestione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI -
COLOMBO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA