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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a
prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento
degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli
enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione
1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a
norma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente
alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto
impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del
31 ottobre 1960.