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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente
sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono
stabilite nella misura di lire 6200 per ogni quintale di zucchero di
prima classe e nella misura di lire 5950 per ogni quintale di
zucchero di seconda classe.
Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in
vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di
frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a
pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei
sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api,
l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente
sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire
2695 e di lire 2590, a seconda che trattasi di zucchero di prima
classe o di zucchero di seconda classe.
Analoga riduzione e' concessa per lo zucchero impiegato nella
produzione delle poste dolcificate di castagna, delle gelatine di
frutta, della frutta allo sciroppo e dei canditi.
I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma
precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.