Legge Ordinaria n. 822 del 14/08/1960 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1960 n. 202)
Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  sullo  zucchero  e  la corrispondente
sovraimposta  di  confine  sullo  zucchero importato dall'estero sono
stabilite  nella misura di lire 6200 per ogni quintale di zucchero di
prima  classe  e  nella  misura  di  lire  5950  per ogni quintale di
zucchero di seconda classe.
  Per  lo  zucchero  impiegato,  sotto  l'osservanza  delle  norme in
vigore,  nella  produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di
frutta  integra  e delle confetture di frutta, del latte condensato a
pieno  titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei
sughi  concentrati  di  uva  e  dello  speciale  alimento per le api,
l'aliquota   dell'imposta   di   fabbricazione  e  la  corrispondente
sovraimposta  di  confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire
2695  e  di  lire  2590,  a seconda che trattasi di zucchero di prima
classe o di zucchero di seconda classe.
  Analoga  riduzione  e'  concessa  per  lo  zucchero impiegato nella
produzione  delle  poste  dolcificate  di castagna, delle gelatine di
frutta, della frutta allo sciroppo e dei canditi.
  I  requisiti  e  le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma
precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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