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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prosecuzione ed il completamento, a cura del Ministero dei
lavori pubblici, delle opere previste nell'art. 1 della legge 4
agosto 1955, n. 730, e' aumentata di lire 8 miliardi l'autorizzazione
di spesa prevista in detta legge, a stanziarsi in cinque esercizi
consecutivi in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61, di
lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64 e
di lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1964-65.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni
sino alla concorrenza globale di 8 miliardi.