Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) e'
autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del
ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi a concorso con il
decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli
che risultino disponibili alla data di approvazione della
graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai
limiti di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli, impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA