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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei
convitti nazionali).
"Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori
dei convitti nazionali e' attribuito il trattamento economico e di
carriera stabilito per i presidi di prima categoria.
Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al
precedente comma e' attribuito il trattamento economico e di carriera
stabilito per i presidi di seconda categoria.
Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e' attribuito il
trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di
ruolo B".