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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 2 della legge 17
luglio 1942, n. 995, per il mantenimento dei minori assistiti
nell'Albergo dei poveri di Napoli e' elevato da lire 2 milioni a lire
70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1 luglio 1961.