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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi
leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio
1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, e'
elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
All'onere relativo si provvedera' con una corrispondente aliquota
delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per
l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.