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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere
stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente razionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12
maggio 1942, n. 889; modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698,
e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Sono estese ad esso e fino al 31 dicembre 1960 tutte le
agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.