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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili
di guerra - previsto dall'art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239
- e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata
di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla
data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA