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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio
delle attribuzioni decentrate in applicazione della legge di delega
11 marzo 1953, n. 150, nonche' di ogni altra attribuzione che preveda
il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o
provinciali dello Stato e di Uffici regionali di controllo della
Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese
mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:
a) ordinativi diretti;
b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le
disposizioni gia' in vigore prevedono l'emissione di buoni di
subanticipazione;
c) ruoli di spesa fissa.
Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o
provinciali dello Stato, in conformita' del disposto dell'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
nonche' degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.