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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi:
a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24
ottobre 1956;
b) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle
sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa
all'Aja il 15 aprile 1958.