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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il
riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge
10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni
altro effetto, e' riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre
per fatto di guerra.