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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i
seguenti commi:
"Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno
antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che
potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla
scadenza.
La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale
quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta'
dei suoi membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle
vacanze suddette".